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Il contratto di agenzia in Francia

Il contratto di agenzia in Francia è attualmente regolato dagli artt. 134-1 e ss. del Code de Commerce, introdotti con la legge 91/523 del 1991 di recepimento della direttiva Cee 653/86, e dal decreto 58/1345 del 1958 (successivamente modificato con il decreto 92/506 del 1992). La normativa francese non richiede alcuna forma particolare ai fini della validità del contratto (forma scritta ad substantiam), il quale non necessita neppure di essere provato per iscritto (forma scritta ad probationem); rimane comunque salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere una forma particolare. Di conseguenza, in Francia come in Italia, l’applicazione dello statuto di agente commerciale non dipende né dalla volontà espressa nel contratto, né dalla denominazione giuridica data dalle parti al loro accordo, bensì dalle modalità con cui l’attività viene effettivamente esercitata. L’art. L134-1 C.d.C. definisce l’agente commerciale come un mandatario incaricato stabilmente di negoziare, ed eventualmente concludere, dei contratti di vendita, di acquisto, di locazione o di prestazione di servizi in nome e per conto del preponente; è considerato un professionista indipendente e senza alcun vincolo di subordinazione, cui viene attribuita ampia autonomia per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro. Nello stesso senso la giurisprudenza ha ripetutamente sottolineato come l’agente commerciale sia solamente un intermediario: “egli agisce in qualità di mandatario di commercianti, ma non ha egli stesso la qualifica di commerciante;(…) non ha una clientela propria”(Cass. com. 29 juin 2010). Si noti poi che la legge sopra citata, ampliando quanto previsto dalla direttiva Cee 86/653, permette all’agente di andare oltre la negoziazione dei contratti di compravendita di merci, consentendogli altresì di promuovere accordi riguardanti la compravendita o locazione di servizi. Il contratto di agenzia può essere stipulato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; il Codice prevede però che se il contratto a tempo determinato continua ad essere eseguito dalle parti anche dopo la scadenza del termine, automaticamente si ritiene stipulato a tempo indeterminato. Quando il contratto è a durata indeterminata, ciascuna delle parti può recedere dandone preavviso all’altra entro un termine, la cui durata minima non può essere inferiore ad un mese nel corso del primo anno di durata del contratto, due mesi per il secondo anno, tre mesi per il terzo anno e successivi; le parti possono prevedere un termine di preavviso maggiore purché non sfavorisca il mandatario rispetto al preponente. Ciascuna parte può comunque recedere senza preavviso in caso di sopravvenienza di una causa di forza maggiore o di colpa grave della controparte. Al momento della cessazione del suo rapporto col mandante, l’agente avrebbe diritto ad un’indennità di fine rapporto come corrispettivo del pregiudizio subito; essa dunque non è dovuta sulla base dell’aumento del volume di affari o di clientela operati dall’agente in favore del preponente, bensì sulla base del pregiudizio subito in conseguenza della fine del rapporto. La legge francese, tuttavia, non determina l’ammontare di tale risarcimento. L’importo dell’indennità in questione è stato quindi stabilito nel corso degli anni dalla giurisprudenza francese, la quale è solita riconoscere all’agente un’indennità pari al doppio della media annuale delle provvigioni degli ultimi tre anni o sempre più spesso, pari alle provvigioni percepite negli ultimi due anni. Essa può essere superata dalla prova che il danno patito dall’agente sia stato superiore o inferiore alle due annualità “standard”: l’onere di tale prova ricadrà sulla parte che intende sostenere il maggiore (l’agente) o il minore (il preponente) danno subito. L’indennità di fine rapporto non è in ogni caso dovuta se il contratto si risolve per la colpa grave del mandatario, o su iniziativa di quest’ultimo (non giustificata da circostanze imputabili al mandante o dovute ad infermità o malattia dell’agente), o in caso di cessione, concordata col preponente, del contratto a terzi. Sia dal contratto a termine che da quello a tempo indeterminato è possibile recedere in via eccezionale quando ad una parte sia imputabile una grave violazione dei propri doveri contrattuali e pertanto non si possa più ragionevolmente pretendere che l’altra parte adempia al contratto. Si considera colpa grave la colpa che si manifesta in un inadempimento rilevante ai doveri di buon professionista e che non consenta il mantenimento in vita del contratto; il contratto di agenzia commerciale è un mandato di interesse comune al mandante e al mandatario il cui obiettivo è consolidare e accrescere una fetta di mercato, ed è quindi al soddisfacimento di questo interesse comune che deve essere volto il comportamento di entrambi i contraenti. Quando si sia in presenza di un comportamento che giustifichi un recesso in via straordinaria è questione da risolvere caso per caso. Generalmente si ritiene costituire colpa grave: –la conclusione da parte dell’agente di altri contratti d’agenzia con società che commercializzano prodotti concorrenti, quando il contratto stipulato con la prima società gli impediva di rappresentare dei prodotti concorrenti con quelli fabbricati dal mandante (CA Paris 10 juin 2004). L’agente non può trattare alcun negozio che sia in conflitto di interessi con il preponente; l’art. L134-3 prevede espressamente a riguardo che egli possa accettare senza autorizzazione di rappresentare altri mandanti, ma non possa assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro, senza l’accordo di queste. Tale obbligo può essere esteso anche per un periodo successivo alla durata del rapporto, ma in tal caso esige la forma scritta e, ad ogni modo, non può avere durata superiore a due anni. –la non realizzazione da parte dell’agente degli obiettivi commerciali stabiliti a causa di un lavoro insufficiente da parte sua (CA Aix en Provence 9 mars 2004); –la diffusione da parte dell’agente di informazioni errate o denigratorie dei prodotti commercializzati (Cass. Comm. 28 fév. 1995). Si richiede all’intermediario, per essere considerato un agente, di trattare con la clientela, ossia intervenire attivamente nell’ottenimento dell’ordine e non solo presentare un prodotto ed un prezzo conforme a qualche listino prezzi; –l’inadempimento dell’agente ai suoi doveri di informazione ed al suo dovere di lealtà nei confronti del mandante (Cass. Comm. 30 nov. 2004). Egli ha infatti l’obbligo di fare tutto il possibile per garantire l’esecuzione del contratto procacciato ed informare il preponente su tale esecuzione; deve inoltre raggiungere i livelli minimi di rendita stabiliti dal contratto (benché egli non perda automaticamente il diritto alla provvigione qualora non raggiunga lo scopo prefissato). La diminuzione del volume d’affari procacciati dall’agente nell’esecuzione del contratto non costituisce in sé una colpa grave; affinché tale diminuzione sia passibile di essere considerata tale, deve essere dimostrato che essa sia la diretta conseguenza del comportamento dello stesso, quale una prolungata assenza di ricerca di clientela, senza rispettare l’obbligo di informazione previsto dal contratto (Cass. Comm. 14 Déc. 2010 n. 09-016886). Da parte sua il preponente ha l’onere di mettere l’agente nelle condizioni di poter eseguire il suo mandato, fornendogli tutte le informazioni e i materiali utili, nonché di remunerare l’attività dallo stesso svolta mediante il pagamento delle provvigioni. In realtà non c’è un divieto di utilizzare un sistema retributivo che preveda un compenso fisso da destinare all’agente, affiancato o in sostituzione delle provvigioni, ma poiché il diritto francese riconosce categorie di agenti che svolgono l’attività di intermediazione in maniera non autonoma ma come dipendenti delle aziende (voyageurs, représentants et placiers), è meglio evitare di inserire elementi caratteristici di un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto nel contratto è opportuno specificare da un lato che l’agente svolge la sua attività con mezzi propri senza alcun vincolo di subordinazione non ricevendo ordini dal preponente, e dall’altro che eventuali oneri fiscali, assicurativi, ecc. inerenti l’attività svolta, devono essere completamente a suo carico e non gravare in alcun modo in capo al preponente stesso. Il diritto alla provvigione può maturare, a seconda di come si accordano le parti, o nel momento in cui il preponente esegue la sua prestazione sulla base del contratto stipulato con il cliente (o avrebbe dovuto eseguirla), o nel momento in cui il cliente adempie al contratto stesso. Per quanto riguarda la legge applicabile al contratto, le parti possono liberamente accordarsi per l’applicazione della normativa italiana o di quella francese in base al regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I); la stessa libertà di scelta si prevede relativamente all’indicazione di un foro competente a decidere delle controversie o, in alternativa, all’inserimento di una clausola compromissoria che rimandi il contenzioso ad un collegio arbitrale.

Dr.ssa Mariangela Milanese

© Studio Legale Andreello

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