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Il contratto di rete

La necessità di aggiornare gli strumenti giuridici a disposizione degli operatori economici al fine di aumentarne la capacità di penetrazione del mercato globale senza però appesantirli con costi e ulteriori formalità burocratico/amministrative ha indotto il legislatore ad introdurre nell`ordinamento il “contratto di rete” disciplinato dall’art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009), così come modificata dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010.

La definizione di `Contratto di Rete` chiarisce in modo chiaro le finalità dell`istituto : la legge, infatti, definisce come contratto di rete “l’accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente (cioè la propria impresa) che collettivamente (cioè le imprese che fanno parte della rete), la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

Con il contratto di rete le imprese si obbligano, sulla base di un programma comune, a:

  • collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie attività; ovvero
  • scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; ovvero ancora
  • esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Tra le facoltà lasciate alla autonomia delle parti vi è l’istituzione di un fondo patrimoniale e la nomina di un organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

Ciò che caratterizza il contratto di rete rispetto alle altre forme di collaborazione tra imprenditori è che con lo strumento giudico in commento gli imprenditori aderenti “si focalizzano sul perseguimento di uno scopo ovvero obiettivi strategici comuni di crescita”, piuttosto che incentrare il rapporto tra le imprese esclusivamente sulla condivisione di rendimenti.

Lo strumento giuridico quindi, svolge la funzione di coordinamento ed interazione tra i partecipanti, mentre l’assunzione delle decisioni strategiche resterà in capo a ciascuna impresa separatamente ancorché in funzione del perseguimento dello scopo indicato nel contratto.

La questione che più di altre appassiona i commentatori, è se la rete costituisca un nuovo soggetto giuridico ovvero rimanga un accordo tra parti indipendenti tra di loro. Allo stato appare sicuramente prevalente l’opinione che esclude che la rete possa essere qualificata come un nuovo soggetto giuridico assimilabile, per esempio, ad altre forme di aggregazione, come i consorzi. Pertanto, la rete risulta essere semplicemente un contratto tra più soggetti. Richiamando le parole della Suprema Corte in tema di Associazione Temporanea di Imprese si potrebbe osservare che `il nostro legislatore non ha inteso creare con essa un soggetto distinto dalle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali` (Cfr. Cass. 15.01.200 n. 421).

Venendo alle caratteristiche di questo tipo di contratto, è da dire che dal punto di vista più prettamente giuridico, il contratto in commento ha la caratteristica di essere una comunione di scopo tra i contraenti e, qualora siano coinvolti più soggetti (rectius più imprenditori), plurilaterale, con espresso rinvio alle norme che disciplinano tale tipologia di contratti: la conseguenza è che se una delle parti del contratto viene meno (per esempio per recesso di una delle imprese) il contratto di rete resterà valido ed efficace per le altre parti.

Elemento necessario per la rete è la presenza di uno scopo comune tra i membri della stessa.

Tale scopo è finalizzato al conseguimento, attraverso la determinazione di un programma comune, di obiettivi strategici condivisi che permettano, sia alla singola impresa, sia collettivamente all’insieme dei partecipanti al contratto: (i) la crescita della capacità innovativa ovvero (ii ) la crescita della competitività (così come detto da altri commentatori, si può ritenere che tali obiettivi strategici non debbano sussistere congiuntamente ed è quindi sufficiente che anche uno soltanto di essi sia posto come causa del contratto di rete).

Nell’ambito del contratto di rete, la crescita della capacità innovativa può essere definita come `la possibilità che l’impresa possa accedere, proprio in virtù dell’appartenenza ad una rete, allo sviluppo delle proprie ovvero a nuove opportunità tecnologiche`, mentre, per quanto concerne la crescita della competitività questa si deve intendere come `la capacità di incrementare la capacità di penetrazione sul mercato dei partecipanti al contratto, sia esso nazionale ma, soprattutto, internazionale`.

 

I SOGGETTI

La norma precisa che il contratto di rete può essere stipulato da “più imprenditori”.

Le parti del contratto devono quindi essere imprenditori (art. 2082 codice civile) indipendentemente dalla loro natura (sono quindi incluse anche le imprese individuali, le società di persone o di capitali e gli imprenditori pubblici, anche non commerciali, intendendosi come tali gli enti pubblici che perseguono finalità di “economicità” e non di profitto).

Nessun impedimento sussiste alla stipula di un contratto di rete tra imprese legate da rapporti partecipativi o collegate tra loro.

Per quanto concerne la partecipazione al contratto, lo stesso ha una struttura aperta, caratterizzata cioè dalla possibilità di adesione di nuovi imprenditori con la necessità di doversi prevedere i criteri e le modalità dei nuovi soggetti imprenditori. Tali criteri potranno prevedere anche specifiche caratteristiche soggettive (e quindi le caratteristiche dell`imprenditore, intese come: la sua natura giuridica, la sua dimensione in termini di capitali impiegati nel ciclo produttivo, ecc.) ed oggettive ( come per esempio la appartenenza ad un determinato settore economico) per i nuovi aderenti, ovvero subordinare l’adesione a deliberazioni con maggioranze qualificate dei membri o addirittura con l’unanimità degli stessi.

 

LA FORMA DEL CONTRATTO DI RETE

Il contratto deve essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e ciò è previsto “ai fini degli adempimenti pubblicitari”. Dunque, la forma descritta è richiesta in funzione della pubblicità, che obbligatoriamente deve essere data in ordine alla esistenza del contratto di rete.

La pubblicità del contratto è assicurata mediante la sua iscrizione al Registro delle imprese, nella sezione in cui è iscritta ciascuna impresa contraente.

La norma prevede, peraltro, che l’efficacia del contratto inizi a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

La pubblicità ha dunque natura costitutiva, poiché in assenza di iscrizione il contratto non ha alcuna efficacia, non solo nei confronti dei terzi, ma anche nell’ambito dei rapporti interni tra gli stessi contraenti.

L’onere di procedere con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, nonché l’onere pubblicitario di iscrizione al Registro delle imprese si imporranno certamente anche nei casi di introduzione di:

  1. modifiche del testo contrattuale originario,
  2. modifica dell’identità dell’organo comune, quale mandatario dei contraenti
  3. nuove adesioni al contratto di rete.

Anche in questi ipotesi la modifica dovrà risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata, con la conseguenza che la carenza del requisito formale porterà alla impossibilità di adempimento degli obblighi pubblicitari e conseguentemente alla inefficacia della modifica che si avrà “tantquam non esset”.

Occorre sottolineare che in ogni caso tali adempimenti formali dovranno essere posti in essere anche nelle ipotesi di recesso di uno dei contraenti, oppure nei casi di risoluzione del contratto limitatamente ad uno solo dei contraenti nelle varie fattispecie previste dal codice civile, oppure al caso di esclusione di uno dei contraenti deliberata dagli altri, nei casi e con le modalità eventualmente previste nel contratto.

 

L’OGGETTO DEL CONTRATTO DI RETE

L’art. 3, comma 4-ter, della Legge 9 aprile 2009, n. 33 (di conversione del D.L. 10 febbraio 2009), così come modificato dal D.L. del 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede espressamente che “più imprenditori, allo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”, si obblighino“a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprieimprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale,commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piùattività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

Il testo legislativo propone una tripartizione sotto il profilo dell’oggetto, riassumibile secondo il seguente schema:

  • collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti l’esercizio delle proprie imprese;
  • scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
  • esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Pare evidente che la novella legislativa abbia voluto imprimere particolare rilievo, rispetto alle precedenti versioni, al concetto di collaborazione tra imprese, pur rimanendo ferma ed intangibile l’indipendenza delle imprese partecipanti.

Come si è accennato poco sopra le tre ipotesi di attività possono costituire, anche singolarmente, l’oggetto del contratto di rete.

La forma più intensa di rete, quella collaborativa, accentua oltre modo la diversità dell’equilibrio tra interessi dei singoli partecipanti alla rete e interesse comune. Nella pratica la collaborazione potrà assumere svariate forme, quali ad esempio:

- attività di coordinamento per ottenere migliori condizioni nei rapporti esterni (coordinamento del processo di controllo della qualità dei beni lungo la filiera, definizione di una politica dei prezzi nel rispetto dei limiti della normativa antitrust1) o per raggiungere un risultato finale unitario (quale la produzione di un bene finale);

- attività strumentali per raggiungere migliori risultati di gestione (gruppo di acquisto/ vendita di beni/servizi di interesse comune, gestione di logistica, magazzino, piattaforme telematiche, promozione di beni e marchi, realizzazione di laboratorio comune, centro di ricerca comune);

- attività complementari per fare quello che individualmente considerate le imprese non sarebbero in grado di fare (partecipazione ad appalti o gare).

 

I CONTENUTI DEL CONTRATTO DI RETE

L’art. 3 comma 4-ter della Legge 9 aprile 2009 n. 33, così come modificato dalla Legge 30 luglio2010, n. 122, ha disciplinato i contenuti del contratto di rete prevedendone per alcuni l’obbligatorietà e per altri l’inserimento eventuale a mera discrezione delle parti contraenti.

Il contratto di rete deve obbligatoriamente indicare:

  1. il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
  2. l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
  3. la definizione di un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune;
  4. la durata del contratto;
  5. le modalità di adesione di altri imprenditori;
  6. le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune (non delegata all’organo comune di cui infra, se nominato).

Il contratto di rete può anche prevedere:

  1. l’istituzione di un fondo patrimoniale comune;
  2. la nomina di organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto;
  3. la previsione di cause facoltative di recesso anticipato dal contratto.

IL PROGRAMMA DI RETE OVVERO IL BUSINESS PLAN

Il programma di rete e la sua realizzazione costituiscono l’oggetto del contratto; in questa prospettiva, le imprese contraenti debbono, anche in via alternativa:

- collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti l’esercizio delle proprie imprese;

- scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;

- esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Il programma di rete deve quindi indicare:

- i diritti e gli obblighi di ciascun partecipante;

- le modalità specifiche che consentono l’esecuzione di tali obblighi posti a carico dei contraenti;

- la realizzazione dello scopo comune a tutti i contraenti.

La definizione del programma di rete effettuata dalle parti contraenti in sede di stipula del contratto non impedisce che le stesse parti contraenti possano successivamente determinarsi a modificare il programma stesso con il consenso unanime di tutti gli imprenditori contraenti.

Va ricordato che il programma di rete, ove i contraenti vogliano avvalersi delle agevolazioni fiscali così come previste dalla legge 122/2010, dovrà essere preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale.

 

IL FONDO PATRIMONIALE

Per realizzare il programma di rete le parti contraenti possono istituire un fondo patrimoniale comune. Il fondo ha un preciso vincolo di destinazione, essendo finalizzato all’attuazione del programma di rete e quindi al perseguimento degli obiettivi strategici (capacità innovativa-competitività).

Quando si procede alla istituzione del fondo patrimoniale, il contratto deve obbligatoriamente prevedere la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali 2 e degli eventuali contributi successivi, che i contraenti si obbligano a versare.

I conferimenti possono essere in danaro, ma anche in beni e servizi, purché suscettibili di valutazione economica, tant’è che la stessa norma impone l’indicazione dei criteri per la valutazione dei conferimenti (riferendosi ovviamente al caso in cui il conferimento non sia in danaro).

Il contratto può altresì prevedere l’obbligo di successive contribuzioni economiche.

In caso di istituzione del fondo patrimoniale, il contratto deve prevederne le regole di gestione: più in particolare, sarà opportuno prevedere il soggetto cui affidare la gestione del fondo, che sarà normalmente l’organo comune, ma che, per scelta delle parti, potrebbe essere anche un soggetto terzo.

Sarà altresì opportuno prevedere le modalità per la realizzazione degli investimenti e quelle eventuali per l’uso dei beni comuni.

Al fondo patrimoniale istituito con il contratto di rete si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 c.c. in materia di Consorzi.

In applicazione dell’art. 2614 c.c., il fondo patrimoniale risulta costituito sia dai contributi versati dalle parti che hanno stipulato il contratto di rete, sia da tutti i beni che sono stati acquistati con questi contributi.

Le parti contraenti, inoltre, non hanno facoltà di chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del contratto di rete ed i creditori particolari delle singole imprese partecipanti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo patrimoniale (c.d vincolo di destinazione).

Più complessa l’applicazione dell’art. 2615 c.c. ed in particolare del primo comma della norma, che prevede l’esclusiva responsabilità del consorzio con il proprio fondo consortile per le obbligazioni assunte in nome del consorzio medesimo.

Ne conseguirebbe che anche per le obbligazioni assunte dall’organo comune risponderebbe in via esclusiva la rete con il proprio fondo patrimoniale, ma tale soluzione sembra preclusa dal fatto che le obbligazioni assunte dall’organo comune possono essere assunte soltanto in nome e per conto dei partecipanti alla rete (in forza di un mandato con rappresentanza) ovvero in nome proprio ma per conto dei partecipanti (quando l’organo comune agisce in forza di un mandato senza rappresentanza).

Ma tale soluzione sembra da escludersi anche per il fatto che, così come ricorda poc’anzi, la rete è priva di soggettività.

 

ORGANI GESTORI DELLA RETE

Per quanto attiene alla gestione della rete, è la stessa disciplina di legge che impone che il contratto debba prevedere le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune.

La legge, tuttavia, non impone regole specifiche; si può, pertanto, ipotizzare la previsione dell’assunzione di decisioni con criteri che possono prevedere la maggioranza semplice dei retisti, o maggioranze qualificate – eventualmente solo per alcune specifiche materie – ovvero ancora l’unanimità dei partecipanti su tutte o anche solo su alcune decisioni.

Appare di tutta evidenza che quanto maggiore sarà il ricorso a maggioranze particolarmente qualificate o all’unanimità, tanto maggiore sarà l’irrigidimento del governo della rete. E’, pertanto, opportuno che nella redazione del contratto si tengano in considerazione le varie esigenze, da un lato, dei singoli partecipanti e, dall’altro, della rete in quanto tale, nonché del suo funzionamento ai fini del raggiungimento dello scopo previsto.

In aggiunta alle regole generali per la gestione della rete, il contratto può anche prevedere l’istituzione di un organo comune che può essere sia da un singolo soggetto, che da una pluralità di membri in rappresentanza di tutti i soggetti contraenti.

All’organo comune è conferito il mandato per la direzione e la conduzione delle attività previste nel contratto di rete. Le materie che rientrano nei poteri conferiti all’organo comune non possono essere sottoposte alla stessa disciplina prevista in generale dal contratto per le decisioni relative alla rete.

Qualora sia prevista la costituzione dell’organo comune, è certamente opportuno che il contratto di rete preveda che a tale organo venga conferito anche il potere di esecuzione delle delibere assunte dai partecipanti alla rete. Tale scelta si giustifica con l’esigenza di garantire che la rete operi anche sulla base di criteri di efficienza, senza che rimanga vincolata da eccessi di formalismo o di procedure che possano rendere più oneroso il perseguimento dello scopo comune.

La legge prevede inoltre che se le parti convengono di istituire detto organo, nel contratto dovrà essere indicato: (i) il nome o la denominazione sociale del soggetto prescelto; (ii ) i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso; (iii) le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.

L’ organo comune è soggetto alle regole ed alla disciplina generale previste per il mandato e nel caso di specie per il mandatario comune. Pertanto, nell’ipotesi di istituzione dell’organo comune si procederà al conferimento di un mandato collettivo, ossia attribuito da tutti i soggetti che appartengono alla rete. Tale qualificazione giuridica non è priva di conseguenze pratiche; infatti la disciplina del mandato collettivo prevede che sia il conferimento che la revoca del mandato siano effettuate da ciascun mandante (cioè ciascun partecipante alla rete).

Pertanto, qualora la decisione di istituire l’organo comune sia presa in un secondo momento di vita della rete, ancorché tale decisione sia prevista nel contratto come sottoposta a maggioranza semplice o qualificata, lo stesso contratto dovrebbe prevedere che la relativa deliberazione debba vincolare anche gli imprenditori dissenzienti o assenti (salvo diverse previsioni contrattuali) al fine di obbligare questi ultimi a conferire il mandato collettivo. Stessa procedura dovrebbe essere introdotta nel contratto di rete per la revoca dell’organo comune (ossia per la revoca del relativo mandato).

Si deve peraltro notare che l’applicazione della disciplina sul mandato comporta che lo stesso possa estinguersi sia nell’ipotesi in cui sia scaduto il termine eventualmente prestabilito al momento del conferimento (termine entro il quale il mandatario deve eseguire l’incarico), sia nel caso in cui quest’ultimo abbia eseguito ed esaurito tutti i compiti oggetto del mandato prima della scadenza del termine. Appare, quindi, necessario che l’istituzione e la revoca dell’organo comune siano coordinate con i principi generali del mandato. Altrimenti, potrebbe verificarsi l’ipotesi di un organo il cui mandato viene ad estinguersi lasciandolo di fatto privo di poteri.

Le norme sul mandato prevedono, inoltre, l’obbligo per il mandatario di redigere il rendiconto del proprio operato. Si dovrà, anche in tal caso, procedere alla predisposizione di una disciplina di funzionamento dell’organo comune che tenga in considerazione detto obbligo e che molto probabilmente dovrà essere correlata con le regole che verranno previste per la gestione del patrimonio comune.

Per svolgere la propria attività, l’organo comune può avvalersi di soggetti esterni alla rete, affidarsi alle singole imprese partecipanti per lo svolgimento di specifiche attività, ovvero ancora costituire specifici gruppi di lavoro composti ad hoc sia da retisti che da soggetti terzi per l’esecuzione di singoli progetti.

Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l’organo comune può agire in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, membri della rete: (i) nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni; (ii ) nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito; (iii) nelle procedure inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento; (iv ) nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

 

LA RESPONSABILITA’ DELLA RETE E DELLE IMPRESE PARTECIPANTI

Nell’ambito del contratto di rete e, segnatamente, nella fase di sua esecuzione, è possibile distinguere tre diversi profili di responsabilità contrattuale: (i) la responsabilità nei rapporti interni tra le imprese aderenti alla rete; (ii ) la responsabilità verso i terzi con i quali si intrattengono rapporti contrattuali funzionali all’attuazione del programma di rete e (iii) la responsabilità dell’organo comune in conseguenza del suo operato come mandatario.

Per quanto attiene ai rapporti interni occorre ricordare che tra i contenuti obbligatori del contratto di rete vi è la definizione del programma di rete con l’enunciazione non solo dei diritti, ma anche degli obblighi assunti dalle imprese aderenti.

Altri obblighi possono derivare dall’attività di coordinamento svolta dall’organo comune e dai contratti da quest’ultimo stipulati con i terzi.

Ebbene, l’inadempimento da parte di un’impresa degli obblighi su di essa gravanti in ragione dell’appartenenza alla rete, fa sorgere la responsabilità dell’impresa inadempiente nei confronti delle altre imprese.

In tal caso, trovano applicazione, come ribadito anche dal legislatore, le regole dettate dal codice civile in tema di risoluzione del contratto plurilaterale con comunione di scopo, tale essendo il contratto di rete. Pertanto, a fronte dell’inadempimento che non sia di scarsa importanza, le altre imprese possono chiedere la risoluzione del contratto limitatamente alla posizione dell’impresa inadempiente, oltre al risarcimento dei danni. Se però la prestazione che l’impresa inadempiente avrebbe dovuto eseguire, deve considerarsi essenziale, la conseguenza sarà la risoluzione dell’intero contratto, fermo in ogni caso il risarcimento del danno a carico dell’impresa inadempiente.

Per evitare il giudizio sull’importanza dell’inadempimento, è possibile inserire nel contratto di rete una clausola risolutiva espressa che preveda per il caso di inadempimento di una o più obbligazioni determinate la risoluzione del vincolo contrattuale nella sua interezza o limitatamente alla impresa inadempiente.

Altro rimedio finalizzato ad estromettere dalla rete l’impresa inadempiente garantendo, per quanto possibile, la prosecuzione dell’attività con le altre parti, è l’esclusione. Perché sia azionabile, il rimedio in parola deve essere previsto nel contratto di rete con specifica indicazione delle cause che ne legittimano l’adozione e attribuzione del relativo potere deliberativo all’organo comune ovvero alle stesse imprese partecipanti alla rete che decidono a maggioranza (semplice o qualificata).

L’esclusione, una volta deliberata, determina l’uscita dalla rete dell’impresa senza necessità di intervento giudiziale, fatta salva la possibilità per l’escluso di opporsi alla delibera lamentando l’insussistenza degli addebiti che hanno portato alla sua adozione o l’irregolarità del procedimento deliberativo.

Rimedio alternativo alla risoluzione e all’esclusione è l’azione di esatto adempimento che le imprese aderenti possono esperire in danno di quella inadempiente, così da costringerla ad eseguire la prestazione dovuta, fermo in ogni caso il risarcimento del danno.

Al fine di preservare la stabilità della rete e disincentivare manovre opportunistiche di inadempimento, è anche possibile prevedere nel contratto di rete determinate penali a carico dell’impresa che si rendesse inadempiente o comunque ritardasse l’adempimento.

Per quanto attiene invece alla responsabilità “esterna”, considerato che la rete non costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica appare evidente che i rapporti contrattuali con i terzi coinvolgano direttamente la pluralità delle imprese aderenti alla rete rappresentate unitariamente dall’organo comune, che interviene come interlocutore unico semplificando le procedure di negoziazione e stipula dei contratti con i terzi.

L’organo comune può, dunque, agire in forza di un mandato con rappresentanza e in tal veste può stipulare contratti con i terzi in nome e per conto delle imprese aderenti. All’organo comune potrebbe anche conferirsi un mandato senza rappresentanza che gli imporrebbe di agire in nome proprio e per conto delle imprese aderenti alla rete. Nel primo caso, i contratti stipulati produrranno effetti direttamente nella sfera giuridica delle imprese aderenti che saranno responsabili dell’adempimento delle obbligazioni assunte.

Nel secondo caso, l’organo comune sarà tenuto a trasferire gli effetti giuridici degli atti compiuti in capo ai mandanti per conto dei quali abbia agito, con la conseguenza che prima di detto trasferimento, sarà l’organo comune a rispondere verso i terzi degli impegni assunti, salvo poi rivalersi nei confronti dei mandanti.

Laddove l’organo comune agisca in forza di un mandato con rappresentanza che, come detto, comporta l’imputazione degli effetti degli atti negoziali direttamente in capo alle imprese mandanti, il rapporto contrattuale è unico e vede come parti, da un lato, le imprese aderenti

alla rete e, dall’altro, il terzo contraente.

Se le obbligazioni assunte dalle imprese aderenti alla rete, in forza del contratto stipulato dall’organo comune, hanno ad oggetto prestazioni non suscettibili di divisione per loro natura o per il modo in cui sono state considerate dalle parti, ciascuna impresa risponde in solido dell’esecuzione di tutte le prestazioni.

Ciò significa che il terzo può esigere da ciascuna impresa l’adempimento per l’intero, come pure può esigere l’integrale risarcimento dei danni che gli dovessero derivare dalla mancata, imperfetta o irregolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Questo è il regime delle obbligazioni solidali, fermo restando che la singola impresa che fosse chiamata ad eseguire le prestazioni per intero o a risarcire per intero i danni cagionati al terzo contraente, potrà agire in via di regresso verso le altre imprese coobbligate per ripetere le quote gravanti su ciascuna di esse; quote che si presumono uguali se non è diversamente stabilito.

Laddove si tratti di prestazioni per loro natura divisibili, è possibile evitare la responsabilità solidale attraverso la stipulazione, da parte dell’organo comune, di un contratto in cui siano indicate le singole prestazioni e le imprese che individualmente sono tenute ad eseguirle. In tal caso, ciascuna impresa risponde soltanto dell’esecuzione delle prestazioni di sua competenza e non anche di quelle riferibili alle altre imprese aderenti alla rete.

Già si è detto che all’organo comune può essere conferito un mandato con rappresentanza che gli permette di agire in nome e per conto delle imprese aderenti alla rete, con imputazione diretta a queste ultime degli effetti degli atti negoziali posti in essere.

L’organo comune può anche agire in forza di un mandato senza rappresentanza, operando in nome proprio ma per conto delle imprese aderenti alla rete. In tale eventualità, gli effetti degli atti compiuti si producono in capo all’organo comune che, in ragione del mandato conferitogli, è tenuto a trasferirli nella sfera giuridica dei mandanti per conto dei quali abbia agito. Prima di detto trasferimento, l’organo comune resta responsabile verso i terzi degli impegni assunti, salvo poi rivalersi nei confronti dei mandanti.

Agendo, invece, quale mandatario con rappresentanza, l’organo comune non è responsabile verso i terzi dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, producendosi gli effetti di quest’ultimo direttamente in capo alle imprese mandanti.

Quanto alla responsabilità nei confronti delle imprese mandanti, l’organo comune quale mandatario (con o senza rappresentanza) resta soggetto alla disciplina propria del mandato (cfr. artt. 1703 e ss. cod. civ.).

Ciò significa che è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; deve senza ritardo comunicare ai mandanti l’esecuzione del mandato; non deve eccedere i limiti fissati nel mandato; deve attenersi alle istruzioni ricevute; deve rendere conto del suo operato e rimettere ai mandanti quanto ricevuto in ragione del mandato.

In caso di violazione di detti obblighi, ferma restando che ciò può costituire giusta causa di revoca, l’organo comune è direttamente responsabile nei confronti dei mandanti partecipanti alla rete ed è tenuto a risarcire i danni che a questi ultimi siano derivati in conseguenza della sua condotta non rispettosa delle regole del mandato.

Laddove si eccedano i limiti del mandato, l’atto compiuto resta a carico dell’organo comune, nel senso che gli effetti giuridici che ne derivano rimangano in capo a quest’ultimo, salvo ratifica da parte delle imprese mandanti.

A ciò si aggiunga che in mancanza di patto contrario, l’organo comune in quanto mandatario senza rappresentanza non risponde verso i mandanti dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne che l’insolvenza di queste gli fosse nota o dovesse essergli nota all’atto della conclusione del contratto.

Nel caso di mandato con rappresentanza, oltre agli obblighi del mandatario, l’organo comune assume anche gli obblighi propri del rappresentante, rinviandosi in questo caso a quanto disposto dal codice civile in materia (cfr. artt. 1387 e ss.).

Di particolare interesse sono i casi di eccesso di potere dell`organo comune, i casi cioè nei quali lo stesso ecceda dai propri poteri ovvero agisca in conflitto di interessi.

Qualora l’organo comune agisca in rappresentanza delle imprese aderenti alla rete senza averne i poteri o eccedendo i limiti di quelli conferitigli, l’atto compiuto è inefficace e quindi improduttivo di effetti per le imprese contraenti che in ogni caso hanno la facoltà di ratificarlo sanando con effetto ex tunc il vizio originario. In mancanza di ratifica gli atti compiuti rimarranno inefficaci e l`organo comune risponderà nei confronti del terzo contraente qualora lo stesso abbia senza colpa confidato nella validità del contratto stipulato.

In caso di conflitto di interessi, qualora l’organo comune agisca perseguendo un interesse proprio o di terzi in conflitto con l’interesse degli imprenditori contraenti, ovvero privilegiando l’interessi di alcuni in danno agli altri, l’atto compiuto può essere annullato su domanda delle imprese rappresentate, se il conflitto d’interessi era conosciuto o conoscibile dal terzo, ferma in ogni caso la responsabilità dell’organo comune nei confronti delle imprese mandanti per aver agito in violazione delle regole sulla rappresentanza.

 © AVV. ALBERTO ANDREELLO

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